Pagamento verbali CdS (pagamento in misura ridotta)
- Tipologia: Procedimento d'ufficio
- Termine procedimentale: 60 gg.
- Silenzio assenso: No
Descrizione
Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria - ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie - il trasgressore è ammesso a pagare, entro 'sessanta giorni' dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 'cinque giorni' dalla contestazione o dalla notificazione (detta riduzione del 30% non si applica alle violazioni del CdS per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210 CdS, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida).
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme del CdS, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione andrà trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6; per dette violazioni il verbale di contestazione andrà trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Normative di riferimento
art.202 C.d.S.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il pagamento va effettuato esclusivamente a mezzo corrente postale n.15784739, intestato a 'Ufficio di Polizia municipale di Veglie' con indicazione di causale (numero e data del verbale).