Puo' avvalersi della facoltà di rateizzare chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Rateazione delle sanzioni pecuniarie del CdS
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 30 gg per la richiesta; 90 gg. per il provvedimento finale.
- Silenzio assenso: No
Descrizione
L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 CdS e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis CdS.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza va adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto; decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di rigetto ovvero dalla notificazione con la quale si significa la maturazione del silenzio-rigetto.
Normative di riferimento
Art. 202 bis D. Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii.