Avviso formazione lista leva militare dei giovani nati nell'anno 2004
Avviso formazione lista leva militare dei giovani nati nell'anno 2004
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Dettagli della notizia
C O M U N E D I V E G L I E
P r o v i n c i a d i L e c c e
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2004
IL SINDACO
A norma dell’art. 1932 del D. Lgs. 15-3-2010, n. 66
RENDE NOTO
che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:
a) nel mese di Gennaio il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 1933 del D. Lgs. n. 66/2010;
b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’ufficio di Leva Comunale.
Veglie, lì 1 gennaio 2021 IL SINDACO
f.to dott. Claudio PALADINI
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ART. 1933 D. Lgs. n. 66/2010
Domicilio legale
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto 'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva é considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.